Porti
roma
03 giugno 2020
La Commissione europea: import acciaio extraUe cresca del 3%
Nonostante le richieste di Eurofer e del Governo italiano. Il porto tira un sospiro di sollievo
03 giugno 2020 - roma - La Commissione europea il 29 maggio ha notificato all’Organizzazione mondiale del commercio le sue proposte di modifica delle misure di salvaguardia relative all’acciaio che, se approvate, entreranno in vigore il 1 luglio 2020.
Di immediato rilievo per il porto di Ravenna (il primo orto italiano di importazione extra UE di prodotti siderurgici e tra i principali europei) è la proposta della Commissione di aumentare del 3%, dal 1 luglio 2020, le quote annuali di importazione extra UE per tutti i prodotti, nonostante le richieste di Eurofer, del Governo italiano e del sindacato europeo IndustriAll che chiedevano, al contrario, una riduzione delle quote del 75%, per rispondere alla crisi determinata dal Covid-19.
Commissione europea – Notifica all’Organizzazione mondiale del commercio (WTO) delle proposte di modifica delle misure di salvaguardia relative alle importazioni di acciaio dal 1 luglio 2020, ai sensi degli artt. 12.1(c), 12.2, 12.3 dell’Accordo sulle misure di salvaguardia
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/may/tradoc_158766.pdf?fbclid=IwAR2ikCH_7i04vrkjoX4TLK2NIEp82hurYAocGe773Xmhj_3bZjpZGj1I_-A
© copyright Porto Ravenna News
Di immediato rilievo per il porto di Ravenna (il primo orto italiano di importazione extra UE di prodotti siderurgici e tra i principali europei) è la proposta della Commissione di aumentare del 3%, dal 1 luglio 2020, le quote annuali di importazione extra UE per tutti i prodotti, nonostante le richieste di Eurofer, del Governo italiano e del sindacato europeo IndustriAll che chiedevano, al contrario, una riduzione delle quote del 75%, per rispondere alla crisi determinata dal Covid-19.
Commissione europea – Notifica all’Organizzazione mondiale del commercio (WTO) delle proposte di modifica delle misure di salvaguardia relative alle importazioni di acciaio dal 1 luglio 2020, ai sensi degli artt. 12.1(c), 12.2, 12.3 dell’Accordo sulle misure di salvaguardia
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/may/tradoc_158766.pdf?fbclid=IwAR2ikCH_7i04vrkjoX4TLK2NIEp82hurYAocGe773Xmhj_3bZjpZGj1I_-A
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