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Crociere, Traghetti

roma 04 novembre 2020

Abolito il divieto di svolgere crociere

Il provvedimenrto era contenuto nella bozza di Dpcm, poi modificato in nottata

04 novembre 2020 - roma - Nelle bozze di Dpcm che circolavano prima della firma di questa notte da parte del premier Conte, le crociere erano assolutamente vietate.
A pubblicazione avvenuta si è scoperto che l’art 10 è stato modificato in dirittura d’arrivo, e le crociere sono tornate ad essere praticabili. “I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana – afferma il Dpcm - possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all'allegato 17 del presente decreto, validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, a decorrere dalla data del 15 agosto 2020.


I servizi di crociera possono essere fruiti da coloro che non siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20. In caso di soggiorno o transito in Stati o territori di cui all'elenco C, si applica l'articolo 8, comma 6.

Ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento della crociera, prima della partenza della nave, il Comandante presenta all'Autorità marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano l'avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al rispetto delle linee guida di cui ai successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con le relative date di arrivo/partenza; la nazionalità e la provenienza dei passeggeri imbarcati; fermo restando quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, è consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l'ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati non abbiano soggiornato o transitato, nei quattordici giorni anteriori all'ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20, nonché previa attestazione circa il rispetto, a bordo della nave, delle linee guida comma 3.

Il Comandante della nave presenta all'autorità marittima, almeno ventiquattro ore prima dell'approdo della nave, una specifica dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e territori di cui agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e sono vietate le escursioni libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare specifiche misure di prevenzione dal contagio.

L’art 9 regola, invece, obblighi dei vettori e degli armatori I vettori e gli armatori sono tenuti ad acquisire e verificare prima dell'imbarco la dichiarazione di cui all'articolo 7 del Dpcm; misurare la temperatura dei singoli passeggeri; vietare l'imbarco a chi manifesta uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la dichiarazione di cui alla lettera a) non sia completa; adottare le misure organizzative che, in conformità al Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché alle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID- 19 in materia di trasporto pubblico di cui all'allegato 15, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati; fare utilizzare all'equipaggio e ai passeggeri i mezzi di protezione individuali e a indicare le situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi; dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei mezzi di protezione individuale.

In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni attuali.


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